
Gli enti bilaterali sono organismi paritetici volti a rappresentare gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, promuovendo la collaborazione e la partecipazione tra le diverse parti sociali. Secondo il decreto legislativo 276/2003, hanno il compito di regolare il mercato del lavoro attraverso la promozione dell’occupazione regolare e di qualità, la mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la pianificazione di attività formative, la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l’inclusione di soggetti svantaggiati, la gestione di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito, e la certificazione di contratti di lavoro e di regolarità contributiva. Inoltre, possono svolgere ulteriori funzioni assegnate da leggi o contratti collettivi, come previsto dalla legge Fornero (L. 92/2012) che li coinvolge nella flessibilità in entrata e nella certificazione dei contratti di associazione in partecipazione, nonché nella creazione di Fondi di solidarietà bilaterali per il sostegno al reddito in settori privi di ammortizzatori sociali. La legge 78/2014 li designa anche per definire i piani formativi individuali nell’ambito dell’apprendistato.
Sebbene le leggi possano attribuire compiti agli enti bilaterali, la creazione di tali organismi è sempre riservata alla trattativa tra le parti. Ciò assicura la fornitura di servizi sulla base di accordi contrattuali: questo approccio bilaterale risulta particolarmente vantaggioso in settori caratterizzati da elevata frammentazione e mobilità dei lavoratori. In tali contesti, l’ente bilaterale si occupa di attività che sarebbero eccessivamente gravose per un singolo datore di lavoro e troppo complesse da gestire per un lavoratore impiegato da diversi datori di lavoro.






