INCENTIVI IN EDILIZIA: BENEFICI FISCALI E TUTELA DEI LAVORATORI

luglio 13, 2022

Per poter detrarre (oltre che in caso di cessione del credito o sconto in fattura) le spese di importo COMPLESSIVO superiore a 70.000 euro, relative ad interventi di manutenzione straordinaria (ordinaria per i condomini), ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, Sismabonus, eliminazione barriere architettoniche, Ecobinus, Bonus mobili, Bonus verde e Bonus Facciate, interventi Superbonus, è indispensabile che nell’atto di affidamento dei lavori (o contratto di prestazione d’opera o di appalto) sia indicata l’applicazione del contratto collettivo de lavoro del settore edile, nazionale e territoriale (codice CCNL F012 o F015 o F018).
L’applicazione del CCNL edile deve essere indicata anche nelle fatture emesse per i lavori edili realizzati.
L’atto di affidamento è una scrittura privata fra committente e impresa/lavoratore autonomo con dipendenti a cui sono affidati i lavori dove sono indicati: la natura dell’intervento, la tempistica di realizzazione, i costi, adempimento, verifiche in ambito contributivo e di sicurezza del cantiere.
Le nuove disposizioni si applicano in riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 per i lavori edili avviati a partire dal 28 maggio 2022, anche in caso di lavori in subappalto o affidati ad un general contractor.
Se nella fattura è assente il CCNL settore edile è necessario chiedere all’impresa edile una dichiarazione sostitutiva attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.

Solo così è possibile fruire delle agevolazioni fiscali salvaguardando allo stesso tempo anche i diritti dei lavoratori!

Per ulteriori informazioni vedi circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022.

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