settembre 12, 2022

Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legislativo n. 150/22 “Conciliazione tempi di vita-lavoro” che attua la Direttiva Europea 2019/1158 sulla tutela di genitori lavoratori ed in vigore dal 13 agosto 2022.
Congedo di paternità obbligatorio
La più sostanziale novità è quella del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, retribuito al 100 per cento dello stipendio, in verità è stata anticipata nell’ultima legge di bilancio che arriva dopo anni di battaglie sindacali per accorciare le distanze di genere sulla responsabilità nella cura dei figli. Ora questa opportunità è a regime; pertanto, i padri potranno usufruirne a partire dai due mesi precedenti alla data presunta del parto, ovvero entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio. Si tratta di un diritto autonomo del padre, distinto dai cinque mesi di congedo di paternità “alternativo”, che spetta solo in caso di morte o grave malattia della madre. In caso di parto plurimo il congedo è pari a 20 giorni. Dall’entrata in vigore sono inclusi anche i dipendenti pubblici.
Congedo di paternità facoltativo
Il padre ha diritto nei primi 5 mesi di vita del/la figlio/a ad un giorno di congedo parentale facoltativo indennizzato al 100% della retribuzione. Qualora il padre ne usufruisca, la madre dovrà rinunciare ad un giorno di congedo di maternità.
Congedo parentale per dipendenti (ex maternità facoltativa)
I mesi indennizzati al 30% della retribuzione passano da 6 a 9 e sono fruibili fino ai dodici anni di età del/la figlio/a ed è prevista una diversa ripartizione tra i genitori.
In particolare l’indennità pari al 30% della retribuzione spetta:
- in misura pari a tre mesi, intrasferibili, a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi;
- per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro
La madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, può astenersi dal lavoro per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 6 mesi.
Il padre può astenersi dal lavoro dalla nascita del figlio per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 6 mesi elevabile a 7 nel caso in cui l’astensione sia di almeno 3 mesi, anche non continuativi, per un massimo di 11 mesi tra i genitori.
Per i nuclei monoparentali, anche nei casi di affidamento esclusivo del figlio, il congedo parentale può durare per un massimo di 11 mesi (prima erano 10). In caso di adozione, nazionale o internazionale, del bambino, il periodo di congedo parentale viene individuato a partire dall’ingresso in famiglia e sempre entro il compimento del dodicesimo anno di vita del minore.
Novità: la fruizione del congedo parentale non riduce le ferie, i riposi e la tredicesima mensilità o gratifica natalizia e sono computati nell’anzianità di servizio.
CONGEDO PARENTALE PER ISCRITTI/E IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA E NON TITOLARI DI PENSIONE
Dall’entrata in vigore del decreto hanno diritto all’indennità per congedo parentale per un periodo pari a 3 mesi entro i primi 12 anni di vita del/la figlio/a. Per lo stesso periodo i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad ulteriori 3 mesi di congedo.
CONGEDO PARENTALE PER LAVORATRICI E LAVORATORI AUTONOMI
Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi entro l’anno di vita del/la figlio/a.
In attesa che l’Inps emani la circolare ed aggiorni la procedura telematica è comunque possibile fruire dei congedi con richiesta formale al proprio datore di lavoro o al proprio committente. Successivamente al rilascio della procedura sarà necessario regolarizzare la posizione presentando per via telematica la domanda all’Inps.
